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Legge 30/04/1999 n. 136Art. 28. Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche 1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori. 2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio. 3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione. 4. A decorrere dal 1o gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni. 5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio. 6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in 7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse". 8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni. 9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici". 10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate". Art. 29. Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia 1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999". CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 30. Sanatoria 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670. Art. 31. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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